Premessa
Ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con Legge 24 dicembre 1954, n. 1228:
"Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna."
Il Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'articolo 41 prevede inoltre quanto segue:
"1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili."
Disciplina intitolazioni e variazioni toponomastiche
La legge n. 23 giugno 1927, n. 1188 prevede che l'intitolazione di nuove strade e piazza pubbliche, la variazione del nome di quelle già esistenti, nonché l'approvazione di lapidi e monumenti commemorativi a persone decedute da oltre dieci anni, può avvenire soltanto previa autorizzazione del Prefetto.
Per le intitolazioni, invece, a persone decedute da meno di dieci anni che si siano distinte per particolari benemerenze, è consentita, a norma dell'articolo 4 della predetta legge, la deroga da parte del Ministero dell'Interno al divieto posto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.
Con circolare n. 18 del 29 settembre 1992, il Ministero dell'Interno ha fornito direttive alle Prefetture, titolari del citato potere di autorizzazione, circa il rilascio, a decorrere dal 1° gennaio 1993, delle autorizzazioni per intitolazioni di vie, piazze, monumenti e lapidi, scuole ed aule scolastiche o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.
Nel caso in cui l'intitolazione attenga a scuole o aule scolastiche, l'istanza deve essere presentata alle competenti autorità scolastiche provinciali.
La deliberazione concernente le nuove intitolazioni e le variazioni di quelle esistenti, deve essere adottata dalla Giunta Comunale.
Chiunque può formulare proposte in tale senso, senza tuttavia che ciò possa comportare per la Giunta l'obbligo di assumere la relativa deliberazione.