Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

NUOVE INTITOLAZIONI E VARIAZIONI TOPONOMASTICHE

Responsabile di procedimento: Quinzani Luca
Responsabile di provvedimento: Quinzani Luca
Responsabile sostitutivo: Lo Parco Annalisa

Uffici responsabili

SERVIZIO VIABILITA'

Descrizione

Premessa

Ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con Legge 24 dicembre 1954, n. 1228:

"Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna."

Il Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'articolo 41 prevede inoltre quanto segue:

"1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili."

Disciplina intitolazioni e variazioni toponomastiche

La legge n. 23 giugno 1927, n. 1188 prevede che l'intitolazione di nuove strade e piazza pubbliche, la variazione del nome di quelle già esistenti, nonché l'approvazione di lapidi e monumenti commemorativi a persone decedute da oltre dieci anni, può avvenire soltanto previa autorizzazione del Prefetto.

Per le intitolazioni, invece, a persone decedute da meno di dieci anni che si siano distinte per particolari benemerenze, è consentita, a norma dell'articolo 4 della predetta legge, la deroga da parte del Ministero dell'Interno al divieto posto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge.

Con circolare n. 18 del 29 settembre 1992, il Ministero dell'Interno ha fornito direttive alle Prefetture, titolari del citato potere di autorizzazione, circa il rilascio, a decorrere dal 1° gennaio 1993, delle autorizzazioni per intitolazioni di vie, piazze, monumenti e lapidi, scuole ed aule scolastiche o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Nel caso in cui l'intitolazione attenga a scuole o aule scolastiche, l'istanza deve essere presentata alle competenti autorità scolastiche provinciali.

La deliberazione concernente le nuove intitolazioni e le variazioni di quelle esistenti, deve essere adottata dalla Giunta Comunale

Chiunque può formulare proposte in tale senso, senza tuttavia che ciò possa comportare per la Giunta l'obbligo di assumere la relativa deliberazione.  

 

 

 

 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

Non sono previsti costi per le intitolazioni e variazioni toponomastiche

Riferimenti normativi

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente"

R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158

Legge 23 giugno 1927, n. 1188

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: NEGATIVO
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza Marconi, 7 - 25085 Gavardo (BS)
PEC protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
Centralino 0365 377411
P. IVA 00574320982
Linee guida di design per i servizi web della PA