Riconoscimento fuori dal matrimonio del figlio non ancora nato
Requisiti:
- stato di gravidanza conclamata della madre
- aver compiuto 16 anni
- se il genitore è minore di anni 16 il riconoscimento può essere effettuato solo su autorizzazione del Giudice ( articolo 250 del Codice Civile )
- i genitori non devono essere tra loro parenti o affini ( articolo 251 del Codice Civile )
Dichiarazione:
- La dichiarazione va resa durante la gestazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza.
- Viene effettuata dalla madre o da entrambi i genitori.
- E' ammesso il riconoscimento successivo da parte del padre purché dia il proprio assenso la madre che ha già effettuato il riconoscimento.
- Non è ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che può essere effettuata solo con l'assenso della medesima.
Documenti da presentare:
- certificato medico di gravidanza con l'indicazione del tempo di gestazione, a firma del medico, legalizzata dall'azienda sanitaria competente;
- documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i
Documento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile:
Copia della dichiarazione di riconoscimento
Riconoscimento al momento della nascita del figlio nato fuori dal matrimonio
Dichiarazione:
Il riconoscimento dei figli al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.
Attribuzione del cognome:
Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Requisiti:
- i genitori non devono essere tra loro parenti o affini ( articolo 251 del Codice Civile )
- i genitori devono aver compiuto 16 anni
- se il genitore è minore di anni 16 il riconoscimento può essere effettuato solo su autorizzazione del Giudice ( articolo 250 del Codice Civile )
Documenti da presentare:
- attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;
- documento di riconoscimento valido del/dei dichiaranti;
Genitori stranieri:
* passaporto e/o carta/permesso di soggiorno;
* dichiarazione compilata e sottoscritta inerente l'attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio paese
Riconoscimento successivamente alla nascita del figlio nato fuori dal matrimonio
Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita tramite:
- una dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile;
- un atto pubblico redatto davanti a un pubblico ufficiale ( esempio un notaio );
- un testamento;
- una domanda presentata al Giudice Tutelare;
- se la persona che vuole riconoscere il figlio è uno straniero deve presentare il certificato di capacità al riconoscimento ( Art. 35, c. 2, L. N. 218/95)
Precisazioni
- Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore.
- Il riconoscimento una volta effettuato non può più essere revocato, neppure tramite testamento.
- Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l'altro genitore che intende farlo deve ottenerne il consenso nel caso il figlio fosse minore di anni 14; nell'eventualità il consenso venisse negato può rivolgersi al tribunale il quale concederà l'eventuale autorizzazione dopo aver valutato l'interesse del figlio.
- Per riconoscere un figlio che ha già compiuto i quattordici anni è necessario avere il consenso dell'interessato.
- Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre anche se uniti in matrimonio con un'altra persona all'epoca del concepimento.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 "Revisione delle disposizioni in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219" possono essere riconosciuti anche i figli nati da genitori tra i quali esiste un rapporto di parentela o affinità previa autorizzazione del giudice che dovrà considerare l'interesse del figlio e la necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.