Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Per questo procedimento non sono previsti costi
Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza (per il territorio del Comune di Gavardo la comunicazione deve essere trasmessa al Sindaco).
La comunicazione scritta (che può essere effettuata con l'allegato modulo):
- è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini;
- deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata (copia dei documenti di identità dei dichiaranti dovranno essere allegati alla comunicazione);
-deve essere presentata (previo appuntamento) nei termini sopra indicati all'ufficio protocollo del Comune, trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it - protocollo@comune.gavardo.bs.it o inviata tramite il servizio postale con raccomandata
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