Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ESPRESSIONE DI VOLONTÀ ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Responsabile di procedimento: Romuli Elisabetta, Andreoli Licia, Novelli Virginia
Responsabile di provvedimento: Mabellini Andreina
Responsabile sostitutivo: Lo Parco Annalisa

Uffici responsabili

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Descrizione

I cittadini gavardesi maggiorenni possono esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti all’atto della richiesta di rilascio o rinnovo della carta d’identità.

Dal 1° gennaio 2017 anche presso il Comune di Gavardo è possibile esprimere e far registrare la propria volontà in materia di donazione di organi e tessuti, in occasione del rilascio o del rinnovo della propria carta di identità.


Chi può esprimere la volontà in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte?

La manifestazione di tale volontà costituisce una facoltà e non un obbligo.

Possono esprimere la loro volontà (consenso o diniego) solo i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.

Se invece il cittadino ritiene di non esprimere alcuna volontà, al SIT (Sistema Informativo dei Trapianti) non sarà inviata alcuna informazione.

Se un cittadino non esprime la propria volontà in vita, la legge prevede che i familiari vengano interpellati dai medici durante il periodo di accertamento di morte circa la volontà del congiunto. I familiari possono opporsi al prelievo.

Per i minori sono sempre i genitori a decidere e se anche uno solo dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.


Dove e quando si può esprimere la manifestazione di volontà?

La dichiarazione relativa al consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti può essere presentata alternativamente:

  • presso l’Ufficio preposto della ASST di appartenenza di appartenenza;
  • presso le Aziende Ospedaliere;
  • presso il Centro regionale dei trapianti;
  • presso le Associazioni dei donatori;
  • mediante compilazione del “tesserino blu” del Ministero della Salute (o del tesserino di una delle associazioni di settore);
  • mediante una dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma;

(i tesserini e le dichiarazioni non sono registrati al SIT e devono essere conservati insieme ai documenti personali);

In tale ultimo caso: al cittadino che desidera esprimere la propria volontà in materia di donazione organi e tessuti viene richiesto di compilare un modulo in cui manifesta il proprio consenso o diniego alla donazione.

Una copia della dichiarazione viene riconsegnata all’interessato e una copia viene immediatamente trasmessa telematicamente al SIT.

Sulla carta d’identità non viene indicata alcuna informazione. Il cittadino può però richiedere che sull’ultima facciata della carta di identità da emettere (solo se cartacea) venga apposta la dicitura “Assenso/diniego alla donazione di organi e tessuti”.

N.B.: la dichiarazione di volontà non può essere espressa in Comune da parte degli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) che debbono invece rivolgersi agli altri uffici sopra indicati (Circolare Ministero della Salute e Ministero dell’Interno n. 2128 del 29/7/2015).


E se si dovesse cambiare idea? Cosa succede alla carta d'identità?

La dichiarazione di consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti è modificabile in qualsiasi momento da parte di chi l’ha effettuata.

La modifica può essere effettuata, con una dichiarazione successiva e contraria a quella precedentemente resa:

  • presso l’Ufficio preposto della ASST di appartenenza;
  • presso le Aziende ospedaliere;
  • presso il Centro regionale dei trapianti;
  • con una dichiarazione su moduli già predisposti da enti pubblici o Associazioni dei donatori, o con una dichiarazione, in carta libera, in cui risultino, oltre al consenso o al diniego alla donazione, i dati personali, la data e la firma, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti (Legge 1 aprile 1999, n. 91, D.M. 8 aprile 2000 e D.M. 11 marzo 2008);
  • presso il Comune, solo al momento del rinnovo della Carta di identità;

La modifica viene trasmessa al SIT (Sistema Informativo dei Trapianti) ed annulla la precedente manifestazione di volontà.

 

NOTA BENE

  1. la modifica della volontà precedentemente espressa non può essere dichiarata al Comune di residenza, se non al rinnovo della Carta d’Identità;
  2. nel caso in cui il cittadino abbia fatto apporre la dicitura “Assenso/diniego alla donazione di organi e tessuti” sul retro della sua carta e successivamente voglia modificare la volontà espressa, non si procede al rilascio di un nuovo documento di identità ma si dovrà attendere la scadenza naturale dello stesso (10 anni).


Dove è possibile acquisire informazioni prima di esprimere la manifestazione di volontà?

Maggiori informazioni sull’argomento possono essere acquisite:

                                        

RIFERIMENTI NORMATIVI.

R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), art 3, comma 3

Legge n. 91/1999

Decreto Legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2010

Decreto Legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013

Circolare Ministero della Salute e Ministero dell’Interno n. 2128 del 29/7/2015

Chi contattare

Personale da contattare: Novelli Virginia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
5 giorni

Costi per l'utenza

Per questo procedimento non sono previsti costi

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non previsto
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza Marconi, 7 - 25085 Gavardo (BS)
PEC protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
Centralino 0365 377411
P. IVA 00574320982
Linee guida di design per i servizi web della PA