Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

Responsabile di procedimento: Zignani Daniela, Mabellini Andreina
Responsabile di provvedimento: Zignani Daniela
Responsabile sostitutivo: Lo Parco Annalisa

Uffici responsabili

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Descrizione

Descrizione
E' il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza.
Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini stranieri appartenenti alla Comunità Europea l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta (illustrato in apposita sezione).
 
Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. E' inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.

A cosa serve
Al fine di garantire la sussistenza della condizione di elettore del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell’Unione Europea residenti nel comune, coloro i quali promuovono la raccolta delle sottoscrizioni (candidati, gruppi politici, comitati, ecc.) devono presentare all’ufficio elettorale il modulo delle sottoscrizioni già raccolte (atto principale e/o gli atti separati anche in copia) e autenticate.
In caso di richiesta per uso candidatura, il certificato sarà rilasciato su richiesta verbale dell’interessato o a persona munita di delega scritta, corredata di fotocopia di documento di identità del richiedente.
In occasione di consultazioni elettorali, saranno comunicati i giorni in cui sarà assicurata, ininterrottamente, l’apertura dell’Ufficio Elettorale per il rilascio delle suddette certificazioni.
I certificati saranno rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore (quarantotto per referendum) dalla richiesta.
 

In fondo alla pagina è possibile utilizzare l’apposita procedura on-line o scaricare la modulistica editabile editabile

Chi contattare

Personale da contattare: Zignani Daniela

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
24/48 ore

Costi per l'utenza

  • in carta libera: € 0,26 per diritti di segreteria
  • in carta bollata: € 16,00 per la marca da bollo (non fornita dall'ufficio) + € 0,26 per diritti di segreteria

AGEVOLAZIONI
Le certificazioni rilasciate per presentazione candidatura o raccolta firme ad uso proposta di legge di iniziativa popolare e richiesta indizione di referendum sono esenti da bollo e diritti.

Riferimenti normativi

T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali"

L. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo"

T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati"

L. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"

T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".

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